IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il contributo annuo previsto dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 98 e dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 102, viene elevato a L. 500.000.000. Al maggior onere si provvede con gli stanziamenti gia' iscritti nei capitoli 231581 e 232325 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, per complessive L. 500.000.000. A partire dall'esercizio 1993, l'entita' del finanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.