IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  contributo annuo previsto dall'art. 9 della legge regionale 22
dicembre 1987, n. 98 e dell'art. 1 della legge regionale 14  dicembre
1989, n. 102, viene elevato a L. 500.000.000.
   Al  maggior  onere  si provvede con gli stanziamenti gia' iscritti
nei capitoli 231581 e 232325 dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, per
complessive L. 500.000.000.
   A  partire  dall'esercizio 1993, l'entita' del finanziamento viene
determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.